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Legge 03/05/2004 n. 1128. Ove, in base all’accertamento svolto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto disposto dai commi 3 e 4, risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell’articolo 23, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica. 9. Il criterio di calcolo di cui al comma 8 si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale. 10. Per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 8. 11. Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 e al conseguente effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo previsti dalla Corte costituzionale, il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi del comma 8, e in ambito locale è prolungato dal Ministero delle comunicazioni, su domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale; tale domanda può essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che già trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 23, fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, non appena le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale dimostreranno di avere raggiunto una copertura in tecnica digitale pari ad almeno il 20 per cento della effettiva copertura in tecnica analogica potranno presentare domanda per ottenere la licenza di operatore in ambito locale. Allo scopo di ottenere la licenza di operatore in ambito locale occorre, oltre agli impegni previsti alle lettere a) e c) del comma 2 dell’articolo 35 della deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, impegnarsi a investire in infrastrutture entro cinque anni dal conseguimento della licenza un importo non inferiore ad un milione di euro per bacino di diffusione per ciascuna regione oggetto di licenza in ambito locale. Tale importo minimo è ridotto a 500.000 euro per una licenza limitata a un bacino di estensione inferiore a quello regionale e a 250.000 euro per ogni licenza aggiuntiva alla prima per ulteriori bacini di diffusione in ambito regionale. Ai fini dell’impegno suddetto sono comunque considerati gli importi per gli investimenti operati ai sensi della legge 5 marzo 2001, n. 57, e per la sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale. 12. Fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, in deroga all’articolo 5, comma 1, lettera b), continua ad applicarsi il regime della licenza individuale per l’attività di operatore di rete. 13. Al fine di consentire la riconversione delle tecnologie, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è autorizzata a ridefinire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri per la diffusione dei programmi all’estero, anche con riferimento alla diffusione in onde medie e corte. Alla legge 14 aprile 1975, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 19, primo comma, lettera b), sono soppresse le parole: «ad onde corte per l’estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703»; b) all’articolo 20, terzo comma, sono soppresse le parole da: «mentre le trasmissioni» fino alla fine del comma. Art. 26 - Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d’Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano 1. Fermo restando il rispetto dei princìpi fondamentali previsti dalla presente legge, la regione autonoma Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell’ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Art. 27 - Sanatoria di impianti esistenti 1. Possono continuare ad operare tutti gli impianti, attivi alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno dieci anni, ancorché relativi a frequenze non censite ai sensi dell’articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero consentite in ritardo, in quanto destinate a migliorare le potenzialità del bacino d’utenza connesso all’impianto principale regolarmente censito e munito di concessione, ancorché oggetto di provvedimento di spegnimento o analogo, purché: a) detti impianti appartengano a soggetti muniti di concessione ai sensi della citata legge n. 223 del 1990 e non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco; b) gli stessi impianti vengano denunciati, corredati da descrizione tecnica che ne comprovi la finalità sopra indicata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; c) detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente operanti; d) detti impianti non servano capoluoghi di provincia o comunque città con popolazione superiore a 100.000 abitanti; e) si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10 W; f) si tratti di microimpianti attivati in zone disagiate di montagna ad una quota superiore a 750 metri sul livello del mare. Art. 28 - Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge 14 aprile 1975, n. 103, ad esclusione degli articoli 1, commi terzo, quarto e quinto, 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V, che restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 20 della presente legge; b) articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67; c) articoli 1, 2, con esclusione del terzo periodo del comma 2, e 15, commi da 1 a 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223; d) articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483; e) legge 25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione dell’articolo 3 e dell’articolo 5, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 20 della presente legge; f) articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai primi tre periodi, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 19, e articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249; g) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, con vertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5. Art. 29 - Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 maggio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gasparri, Ministro delle comunicazioni Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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